Farà certamente discutere la sentenza n. 982/2019 del Consiglio di Stato che ha annullato una concessione edilizia di abbattimento e ricostruzione in Zona B1 che prevedeva la realizzazione di un nuovo manufatto con altezza tre volte superiore alla preesistente (da 4,20 a 13,20 metri). Oltre alla impossibilità di realizzare tale altezza, il vecchio manufatto era anche difforme dai titoli autorizzativi e senza alcuna sanatoria. Il ricorso fatto da un proprietario confinante, contro il Comune e chi doveva costruire, è stato accolto con una sentenza che ha previsto anche pagamento delle spese per 10.000 euro a carico dei soccombenti. Questo il passaggio cruciale: “L’art. 3 della legge regionale in epigrafe, rubricato “cause di esclusione”, stabilisce che gli interventi edilizi de quibus non possono essere realizzati su edifici che, al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire, risultano realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per il quale non sia stata rilasciata concessione in sanatoria. Nel caso di specie, l’unità immobiliare oggetto dell’intervento sarebbe difforme dai titoli abilitativi, come indicato nella relazione tecnica posta a corredo dell’impugnato permesso; né potrebbe assumere rilievo che la preesistente difformità risulta eliminata e non utilizzata ai fini del computo planovolumetrico, sicché sarebbe rispettata la ratio legis. La normativa regionale, in quanto eccezionale e straordinaria, perché conferisce una premialità del 35% in deroga alla strumentazione urbanistica, sarebbe soggetta a regole di stretta interpretazione. La preesistenza edilizia, al momento della proposizione della domanda, sarebbe stata difforme dai titoli anche per intervenuto mutamento d’uso materiale. La premialità, inoltre, non potrebbe essere realizzata su edifici che, al momento della richiesta del permesso di costruire, sono collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A9 del d.m. n. 1444/1968 o ad esse assimilabili. Il permesso sarebbe illegittimo anche per violazione dell’art. 5, comma 2, lett. c), della L.R. Campania n. 19 del 2009, in quanto il titolo edilizio ha abilitato ad erigere un fabbricato di altezza pari a metri 13,20, mentre l’art. 6 delle NN.TT.AA. allegate al vigente PRG stabilisce che nelle zone B1 l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti. L’intervento assentito supererebbe l’altezza del fabbricato preesistente e degli edifici circostanti”.