Lo scorso 15 aprile 2021, una cittadina del Comune di Casandrino fece una istanza per chiedere all’Ente documenti relativi alla installazione e successiva rimozione della segnaletica verticale all’altezza di un incrocio dall’anno 2017 a oggi. Tale istanza veniva presentata al fine di acquisire elementi utili al giudizio incardinato dalla istante dinanzi il Giudice di Pace di Frattamaggiore, per il risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso in Casandrino in data 26 dicembre 2017. Rappresenta la ricorrente che al momento dell’incidente, la segnaletica stradale era in fase di cambiamento, ed era completamente coperta (come da fotografie in possesso della istante), il che non consente di comprendere se le indicazioni segnaletiche orizzontali e verticali presenti in loco fossero o meno vigenti, il che muterebbe drasticamente l’imputazione della responsabilità dell’occorso sinistro. Il Comune di Casandrino non ha consentito l’accesso e, pertanto, con ricorso ex art. 116 c.p.a., la signora ha impugnato il diniego per silenzio formatosi sulla indicata istanza, chiedendo l’annullamento del silenzio rigetto nonché la ostensione dei documenti richiesti. Il Tar con sentenza 06356/2021 ha accolto il ricorso “Con riguardo a ciò la difesa dell’amministrazione ha rilevato che non sono presenti altri atti che possano rispondano all’interesse della ricorrente. Trattasi, tuttavia, di una mera deduzione difensiva che non è supportata da una corrispondente dichiarazione dell’amministrazione, unico atto che, emesso sotto la responsabilità del funzionario o dirigente incaricato, potrebbe determinare effetti sulla pretesa ostensiva della ricorrente. In mancanza di una tale attestazione ed in considerazione dei fatti portati in giudizio (come emergenti anche dalle fotografie allegate al ricorso) deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente”.