Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Frattamaggiore nel merito della graduatoria relativa ai progetti da finanziare del bando Sport e Periferie. Nell’ordinanza n. 510/2022 si leggono i seguenti motivi:
il bando all’art. 6 lett. e) tra la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura impone l’allegazione della “delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico”;
-ai sensi dell’art. 8, lett. g) del bando, è prevista l’esclusione delle domande “pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6” sopra citato;
-nel corso del sub-procedimento di soccorso istruttorio è emerso che la delibera di approvazione dell’intervento è stata adottata dalla Giunta solo in data 28.5.21, il che comprova che il Comune ricorrente, al momento di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non era in possesso di un requisito espressamente richiesto a pena di esclusione.