Lo scorso 30 dicembre 2022, il TAR Campania seconda sezione ha pubblicato la sentenza n. 8163/2022 con la quale i giudici hanno annullato l’iter (determina e bandi) per l’affidamento del servizio di custodia cani per quattro anni. Il TAR ha dato ragione alla ditta che gestisce il servizio adducendo che… il Comune avrebbe illegittimamente proceduto a riservare l’affidamento del servizio e, quindi, la partecipazione alla gara, ad enti del terzo settore, a cui esso non appartiene, pur essendo attuale gestore del servizio. Si deduce, in particolare, che sebbene l’amministrazione avesse deciso di procedere all’affidamento riservato a soggetti del Terzo Settore per risparmio di spesa, limitando il corrispettivo alla sola copertura dei costi, in realtà erano state previste forme di remunerazioni ulteriori, quali: a) un contributo che va dall’8 al 10% dell’importo annuo massimo rimborsabile/cane a sostegno alle operazioni di pre- e post-affido, da erogare dopo la verifica del buon esito della procedura di adozione, come dettagliato all’Art. 9 dell’allegato C – ‘bozza di Convenzione’ e comunque non prima di mesi 4 dalla conclusione dell’adozione stessa. b) un ulteriore contributo del 3%, da corrispondere una tantum, sull’importo annuo massimo rimborsabile per ciascun animale da ospitare, per le operazioni di trasferimento iniziale dei cani alla struttura di destinazione. Secondo parte ricorrente cioè sarebbe in violazione dell’art. 55 del D.Lgs n. 117/2017, perché anziché prevedere il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, contempla forme di remunerazione in favore dei futuri affidatari, disvelando così la (reale) natura onerosa del servizio, con susseguente necessità di applicare il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Inoltre, il Comune di Frattamaggiore non è provvisto di un canile municipale, per cui non potrebbe convenzionarsi ai sensi della legge regionale in materia n. 3 del 2019. Per queste ragioni il TAR ha annullato tutto.