Clamorosa la sentenza del TAR Campania n. 02422/2023. con la quale è stato respinto il ricorso della Parrocchia San Sossio in merito ad un finanziamento regionale per i lavori di restauro conservativo. Il TAR , tra le altre cose, contesta una causa di esclusione imprescindibile, ovvero la mancanza della documentazione riferita al titolo autorizzativo (permesso o scia) rilasciato dal Comune di Frattamaggiore e non allegato anche se sollecitato, alla pratica di finanziamento. Domanda: come è stato possibile che al Comune di Frattamaggiore, per altro di fianco alla Chiesa, non venisse rilasciato il permesso autorizzativo dei lavori??? E’ stato un errore di comunicazione della Parrocchia o il titolo effettivamente manca?? Addirittura a giugno del 2021 è stato emendato il bilancio in consiglio comunale di un contributo da 35.000 euro per il recupero del campanile. Recita il dispositivo: A fronte del soccorso istruttorio del quale la Parrocchia ha beneficiato, essa non ha dimostrato l’effettiva cantierabilità (alias, realizzabilità delle opere per le quali era stato chiesto il finanziamento) disattendendo quanto previsto al par. 6.4.8. Dell’Avviso pubblico, che prevedeva l’allegazione dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere di cui al progetto. Orbene, a seguito della richiesta di chiarimenti, la ricorrente si è limitata a riprodurre la documentazione già fornita, senza allegare (come indicato dalla difesa regionale con riferimento alle risultanze dell’istruttoria): a) un valido assenso paesaggistico (risultando inefficaci per il decorso del periodo di cinque anni, ex art. 146 co. 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, i nullaosta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. n. 24949 del 21/9/2006 e n. 29646 del 21/11/2006, per la manutenzione e il restauro all’interno della chiesa e al prospetto principale con prescrizioni); b) il titolo edilizio rilasciato o richiesto al Comune di Frattamaggiore, ovvero la s.c.i.a. presentata per eseguire i lavori; In ragione di ciò, la ricorrente risulta priva “di tutti i pareri e/o autorizzazioni prescritti per la realizzazione delle opere di cui alla proposta progettuale” (art. 6, par. 4.8 dell’avviso), cosicché la sua domanda si palesa inammissibile con riferimento alla specifica previsione dell’art. 4.1. dell’avviso, concernente esclusivamente le istanze “dotate di progettazioni esecutive cantierabili ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”. 9. Anche dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la ricorrente non ha fornito alcun contributo documentale volto a mutare le conclusioni cui il Collegio era già pervenuto.