Un’altra clamorosa sentenza N. 02674/2023 ai danni del Comune di Frattamaggiore. Questa volta riguarda “…l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frattamaggiore sulla istanza inoltrata dal ricorrente in data 25.11.2022, nella parte in cui è stato chiesto al Comune di Frattamaggiore di avere accesso a tutti i documenti amministrativi afferenti alla propria posizione e connessi al procedimento di valutazione individuale della performance relativa alla posizione organizzativa rivestita negli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e relativi atti di liquidazione, se esistenti NONCHE’ AVVERSO E PER LA DECLARATORIA di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frattamaggiore della medesima istanza inoltrata dal ricorrente in data 25.11.2022, nella parte in cui si chiede di adottare i medesimi atti e concludere il procedimento entro e non oltre giorni trenta...” Il silenzio serbato dal Comune di Frattamaggiore è dunque illegittimo e va pertanto ordinato all’amministrazione di esibire e consentire l’estrazione di copia della documentazione richiesta dal ricorrente con l’istanza del 25.11.2022, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, il quale eventualmente provvederà nei successivi 60 giorni a disporre l’accesso ai documenti in questione in sostituzione del comune. Per la cronaca spesi altri 1000 euro a carico dei frattesi per questa inosservanza alle leggi.