In data odierna è stata pubblicata una sentenza del TAR Campania Seconda Sezione che dovrebbe far discutere l’intera “classe” “politica” frattese sugli abusi edilizi. In sintesi la sentenza si riferisce al ricorso fatto da un cittadino frattese proprietario di un immobile confinante con un immobile che ha intrapreso un’attività edilizia sul lastrico solare. Ebbene, il ricorrente ha richiesto al Comune di acquisire i titoli legittimanti le opere in corso di esecuzione, ricevendo in data 20.03.2024 la comunicazione prot. n. 8202; in data 02.04.2024, acquisiva la CILAS presentata per i lavori, da cui riscontrava una serie di difformità ed incongruenze tra le planimetrie allegate rispetto all’effettivo evolversi dei lavori in corso con specifico riferimento alla violazione delle distanze tra pareti finestrate (rif. D.M. 1444/68) ed edifici confinanti, nonché in materia di nuove costruzioni in zona sismica. In data 23.04.2024 il ricorrente ha inviato al Comune una diffida ad effettuare immediato sopralluogo onde verificare e constatare la sussistenza dei presupposti di legittimità delle difformità delle opere eseguite. Tutto in forza delle risultanze di una perizia tecnica (anch’essa trasmessa al Comune) che ha rilevato l’esistenza di sopraelevazioni non risultanti dal progetto allegato alla CILAS, in violazione delle distanze tra costruzioni nonché della normativa urbanistica di settore (mutamento di destinazione d’uso da lastrico solare a terrazzo praticabile con incremento di superficie, per cui è richiesto il permesso di costruire). Non avendo ricevuto risposta dal Comune, il ricorrente ha notificato un ricorso ex art. 117 c.p.a. chiedendo la verifica dei presupposti di legittimità della CILAS presentata, in relazione alle opere eseguite o in corso di esecuzione. La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere sussistente l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza motivata di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante formulata dal relativo proprietario. Inoltre la C.I.L.A. è strumento utilizzabile esclusivamente per interventi manutentivi, laddove invece il controinteressato – contrariamente ai grafici allegati all’istanza – avrebbe realizzato una struttura non dichiarata, in violazione delle distanze. Va pertanto dichiarata la illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Frattamaggiore sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 23.04.2024 e per non avere lo stesso posto in essere tutti i rimedi per inibire la esecuzione delle opere anche difformi al progetto presentato dal controinteressato nonostante la inesistenza dei presupposti di legge per la ammissibilità della citata CILA-S. I giudizi concludono “Va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di Frattamaggiore di concludere, mediante la adozione di un provvedimento espresso, il procedimento avviato dalla ricorrente con l’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 23.04.2024, ordinando per l’effetto al Comune intimato di provvedere entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione / notifica della presente sentenza. In caso di ulteriore inerzia, si nomina quale Commissario ad Acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà nel corso dei successivi 45 (quarantacinque) giorni alla conclusione del procedimento, attuando le verifiche del caso e eventualmente adottando gli atti repressivi in caso di riscontrati abusi edilizi.”