
Stamani è stata pubblicata on line una ordinanza del TAR Campania seconda sezione con la quale dispone approfondimenti in merito ad un ricorso di un cittadino frattese per l’annullamento di un permesso di costruzione in sanatoria, assegnando gli approfondimenti non al Comune (già fatti in una prima ordinanza) ma alla Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli in quanto il ricorrente contesta il risultato dei sopralluoghi e controlli effettuati dal Comune su un precedente invito del TAR dopo il ricorso.
Il particolare dispositivo dell’ordinanza recita: “La parte ricorrente sostiene, in particolare, che il titolo edilizio in oggetto non avrebbe dovuto essere rilasciato, in quanto non contemplerebbe tutte le opere abusive effettivamente realizzate e non sussistendo, comunque, il presupposto della conformità urbanistica; con ordinanza cautelare in data OMISSIS il Collegio ha invitato il Comune resistente a provvedere ad una accurata verifica, previo sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico, circa l’effettiva consistenza dello stato dei luoghi rispetto a quanto oggetto della istanza di sanatoria e rispetto a quanto legittimamente assentito; osservato, ancora, che parte ricorrente ha contestato gli esiti dell’accertamento effettuato dal Comune resistente, osservando che le conclusioni tratte dai tecnici comunali sarebbero smentite dagli atti provenienti dalla stessa Amministrazione resistente (e, in particolare, dalle ordinanze di demolizione n… e n…. del ……….. e relazioni di sopralluogo richiamate, provvedimento prot. n. ….. del ………..di comunicazione inefficacia della SCIA prot. ……. del ……..; ritenuto, dunque, necessario procedere a un approfondimento istruttorio tramite verificazione da affidare al Dirigente p.t. della Direzione Pianificazione Territoriale Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario tecnico della medesima Direzione, al quale affidare il seguente incarico: “Esaminati i luoghi di causa previo sopralluogo, la documentazione versata agli atti del giudizio e, se necessario, quella esistente presso il Comune di Frattamaggiore e relativa all’immobile per il quale è causa, dica il verificatore: – se l’istanza di permesso di costruire ha ad oggetto tutti gli abusi esistenti presso il fabbricato dei controinteressati e, in particolare, quelli contestati con l’ordinanza comunale nr….del ……. – se sono state, effettivamente, rimosse le opere che la parte istante si era impegnata a eliminare; – se i grafici allegati all’istanza hanno rappresentato fedelmente lo stato dei luoghi; – se gli abusi erano sanabili, alla luce delle disposizioni vigenti all’epoca dell’istanza e all’epoca del rilascio del titolo, tenuto conto, in particolare, delle deduzioni sviluppate nel ricorso introduttivo del giudizio dal punto II.1 (pag.8) al punto III.2 (pag. 12)”; ritenuto, inoltre, di dover disporre quanto segue: – il verificatore, cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni, ne darà avviso alle parti, che hanno facoltà di nominare un proprio consulente; – il verificatore dovrà trasmettere entro il 31/5/2025 la bozza della propria relazione (corredata da pertinente rappresentazione grafica e fotografica dei luoghi) alle parti o ai consulenti dalle stesse nominati; – le parti potranno presentare eventuali osservazioni entro il 20/6/2025; – il verificatore dovrà depositare entro il 31/7/2025 la relazione conclusiva (comprensiva delle considerazioni sulle eventuali osservazioni dei consulenti di parte), secondo le regole tecniche del P.A.T.; ritenuto, infine, di riservare all’esito del giudizio la liquidazione di quanto dovuto al verificatore e di rinviare in prosieguo alla pubblica udienza del 26/11/2025, nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a., impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito del ricorso all’esito dell’istruttoria;”